Sfratto di fine locazione e morosità affitto. Cosa stabilisce la legge per il rapporto locatario-locatore di un appartamento in questi casi?
Nel caso il giudice incaricato stabilisca lo sfratto, concede generalmente un rinvio da sei mesi ad un anno alla scadenza del contratto d'affitto.
Il canone, durante questi mesi di rinvio, è maggiorato del 20% per legge. Se l'inquilino non vuole pagare la quota d'affitto incrementata diventa un sogtgetto moroso, e di conseguenza si accellerano i tempi del rilascio della casa. A seguito del primo rinvio, il proprietario dell'immobile locato notifica tramite l'ufficiale giudiziario l'atto di precetto nel quale si esige dall'inquilino lo sgombero della casa entro 10 giorni. Nell'atto di precetto è necessario indicare:
Una volta trascorsi i 10 giorni il legale del proprietario di casa deposita, presso gli uffici giudizari incaricati, la domanda di esecuzione dello sfratto. L'inquilino sfrattato può richiedere un'ultima volta la proroga di rilascio dell'appartamento al giudice che terrà in considerazione della situazione maturata e deciderà di conseguenza se accogliere o meno tale richiesta. Generalemnte il rinvio non può essere superiore ai 6 mesi, che possono diventare 18 nei casi di disagio tutelati per legge:
Ai sensi dell'articolo 6 della legge numero 431 del 9 dicembre 1998, bisogna richiedere, tramite domanda apposita, di stabilire una nuova data per l'esecuzione dello sfratto. Questo documento va presentato alla cancelleria dell'Ufficio esecuzioni immobiliari o graduazione sfratti del Tribunale civile.
Consigliamo di fare una copia e conservarla con cura per esibirla all'ufficiale giudiziario incaricato dell'esecuzione del rilascio, nel momento in cui arriva per eseguire il suo dovere.
Bisogna allegare alla richiesta anche i certificati che trovate qui elencati:
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