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LO SFRATTO DI FINE LOCAZIONE E MOROSITA' AFFITTO

Sfratto di fine locazione e morosità affitto. Cosa stabilisce la legge per il rapporto locatario-locatore di un appartamento in questi casi?

Iter procedurale di sfratto

Nel caso il giudice incaricato stabilisca lo sfratto, concede generalmente un rinvio da sei mesi ad un anno alla scadenza del contratto d'affitto.

L'atto di precetto e documenti da presentare

Il canone, durante questi mesi di rinvio, è maggiorato del 20% per legge. Se l'inquilino non vuole pagare la quota d'affitto incrementata diventa un sogtgetto moroso, e di conseguenza si accellerano i tempi del rilascio della casa. A seguito del primo rinvio, il proprietario dell'immobile locato notifica tramite l'ufficiale giudiziario l'atto di precetto nel quale si esige dall'inquilino lo sgombero della casa entro 10 giorni. Nell'atto di precetto è necessario indicare:

  • gli estremi di registrazione del contratto d'affitto;
  • i dati del versamento dell'anno precedente e denuncia del modello IMU;
  • i dati dell'ultima dichiarazione dei redditi ove risulti il redditto da locazione dell'immobile di proprietà.
Se il proprietario non presenta questi documenti e non risulti quindi in regola con il fisco, l'inquilino moroso può opporsi allo sfratto.

Proroga dell'esecuzione di rilascio della casa

Una volta trascorsi i 10 giorni il legale del proprietario di casa deposita, presso gli uffici giudizari incaricati, la domanda di esecuzione dello sfratto. L'inquilino sfrattato può richiedere un'ultima volta la proroga di rilascio dell'appartamento al giudice che terrà in considerazione della situazione maturata e deciderà di conseguenza se accogliere o meno tale richiesta. Generalemnte il rinvio non può essere superiore ai 6 mesi, che possono diventare 18 nei casi di disagio tutelati per legge:

  • famiglie con a carico 5 o più figli;
  • anziani con un'età superiore ai 65 anni;
  • disoccupati, cassintegrati o lavoratori in mobilità;
  • malati terminali o portatori di handicap;
  • nel caso l'inquilino fosse prenotatario di un appartamento in cooperativa;
  • quando l'affittuario sotto sfratto attende l'entrata in una casa in costruzione o di un'abitazione formalmente assegnata di edilizia residenziale pubblica o di enti previdenziali o assicurativi.

Ai sensi dell'articolo 6 della legge numero 431 del 9 dicembre 1998, bisogna richiedere, tramite domanda apposita, di stabilire una nuova data per l'esecuzione dello sfratto. Questo documento va presentato alla cancelleria dell'Ufficio esecuzioni immobiliari o graduazione sfratti del Tribunale civile.

Consigliamo di fare una copia e conservarla con cura per esibirla all'ufficiale giudiziario incaricato dell'esecuzione del rilascio, nel momento in cui arriva per eseguire il suo dovere.

Bisogna allegare alla richiesta anche i certificati che trovate qui elencati:

  • provvedimento di sfratto;
  • stato di famiglia;
  • redditi di tutti i componenti del nucleo familiare;
  • modelli dell'ufficio di collocamento, per cassintegrati e disoccupati;
  • scheda di mobilità, per gli iscritti alle liste di mobilità;
  • documentazione comprovante l'assegnazione di un alloggio da parte del Comune o di pubblica proprietà, di un ente previdenziale o assicurazione;
  • rogito notarile o compromesso di acquisto di abitazione in costruzione;
  • certificato di portatore di handicap, con specificata diagnosi e percentuale di invalidità;
  • certificati medici e cartelle cliniche.
Se servono ulteriori approfondimenti sul tema vi rimandiamo al sito del Sicet o ad altri sindacati di inquilini che sono convenzionati per l'assistenza legale a tariffe agevolate per i bisognosi di tale aiuto.

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