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22
set
Risposte di Confedilizia sui temi e problemi attuali nel tema Affitti e condomini
Questo articola riporta le spiegazioni del Confedilizia riguardo alcuni temi del settore Affitto e Condominio
- Alienazione di un bene condominiale
- Diniego di rinnovo alla prima scadenza e avviamento commerciale
- Regolamento di condominio e modifica di una clausola
ALIENAZIONE DI UN BENE CONDOMINIALE
In un condominio l’assemblea ha deliberato, a maggioranza, la vendita di un locale comune inutilizzato. Si domanda se tale delibera sia legittima.
No. Per deliberare validamente l’alienazione di un bene comune occorre il consenso della totalità dei condòmini. Lo stabilisce espressamente l’art. 1108 c.c., dettato in tema di comunione ma applicabile anche alla materia condominiale in virtù dell’espresso rinvio operato dall’art. 1139 c.c. (cfr. Cass. sent. n. 2585 del 25.3.’88, e Corte di Appello di Milano, sent. n. 1032 del 20.6.’89).
DINIEGO DI RINNOVO ALLA PRIMA SCADENZA E AVVIAMENTO COMMERCIALE
In caso di diniego di rinnovo alla prima scadenza contrattuale di una locazione commerciale, il conduttore ha diritto di ricevere l’indennità di avviamento commerciale?
Essendo il rapporto cessato per iniziativa del locatore, la risposta è necessariamente affermativa (in tal senso, cfr. Cass. sent. n. 15590 del 12.7.’07). Naturalmente, perché maturi il diritto di cui trattasi, l’attività esercitata nell’immobile locato deve comportare contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori.
REGOLAMENTO DI CONDOMINIO E MODIFICA DI UNA CLAUSOLA
L’assemblea condominiale può modificare, a maggioranza, una clausola contenuta in un regolamento contrattuale?
Secondo la giurisprudenza più recente la risposta al quesito è affermativa a condizione, però, che si tratti di una clausola che disciplini l’uso delle cose comuni e purché la relativa delibera sia assunta con la maggioranza, tanto in prima quanto in seconda convocazione, di cui all’art. 1136, secondo comma, c.c.. Diversamente, ove si tratti di una clausola che limiti i diritti dei condòmini sulle proprietà esclusive o condominiali oppure che attribuisca ad alcuni condòmini maggiori diritti rispetto ad altri, occorrerà il consenso unanime dei partecipanti alla comunione (cfr., ex multis, Cass. sent. n. 5626 del 18.4.’02).
L’articolo è tratto da attico
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